Affidamento diretto del servizio di Derattizzazione mediante metodica ed attrezzatura brevettata.

Nuova normativa per Derattizzazione in vigore dal 17/01/2009
Pubblicata su GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  Serie generale – n. 13 del 17-1-2009

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 18 dicembre 2008, 19 marzo 2009 e 14 gennaio 2010 ha emanato le seguenti ordinanze contingibili ed urgenti concernenti norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati, che recitano testualmente:

“Considerando il dilagare del fenomeno di uccisione di animali mediante l’utilizzo di esche o
bocconi avvelenati sia in ambito urbano, che extraurbano nonché le sempre più frequenti morti tra la fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell’ambiente, con conseguenti rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via di estinzione;
Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi, rappresenta un serio rischio per la popolazione umana e per l’ambiente, sia direttamente, in particolare per i bambini, che indirettamente, attraverso la contaminazione ambientale…, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare,miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive…,è vietato, altresì, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce .
3. Il proprietario o il responsabile dell’ animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare alle Autorità competenti.
4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi d’anticipo. La tabellazione dovrà contenere l’indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

La Ecofly SrL, certificata ISO 9001 nonché ISO 14001, detiene la concessione esclusiva di un brevetto che consente di operare le operazioni di derattizzazione nella più assoluta sicurezza, realizzando quanto proposto dal ministero della Salute nella ordinanza del 18.12.08 in termini di sicurezza, in grado di contrastare la riproduzione dei muridi senza inquinare, coniugando l’alta efficacia delle migliori esche attrattive con la sicurezza dei migliori sistemi ecologici, salvaguardando tutte le specie non bersaglio, nonché le acque, gli organismi acquatici e l’ambiente.

Il brevetto consta di dispositivo applicatore di esche speciali all’interno delle caditoie stradali, che in osservanza del decreto sopra citato, rende le operazioni di derattizzazione sicure per le specie non bersaglio, rendendo i prodotti applicati non raggiungibili ai bambini ed animali domestici ma solo a topi e ratti, in quanto inseriti e sigillati all’interno dei loro luoghi preferiti, scoraggiandone inoltre, la circolazione esterna alla ricerca di ulteriore cibo.

La Ecofly SrL  renderà disponibile la metodica brevettata a tutte le aziende specializzate nel settore che avranno interesse ad applicarla. Se a favore di Enti Pubblici, sarà possibile utilizzare la procedura di cui al D. Lgs 163/2006 art. 57 comma 2 lett. b).

Il D.Lgs 163/2006 (il codice degli appalti), all’art. 57 recita:

 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
(art. 31, dir. 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

All’art. 2 lett b) indica:
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.


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